Il Consiglio di Stato riconosce agli incaricati annuali di religione il diritto alla Carta docenti. Il bonus di 500 euro anche ai docenti a tempo determinato
Un altro tassello importante è stato messo dallo Snadir per la piena equiparazione degli insegnanti precari ai docenti di ruolo per quanto riguarda la formazione.
A seguito di un ricorso promosso dallo Snadir al Tar del Lazio e
successivamente al Consiglio di Stato, la nostra organizzazione sindacale ha sostenuto l’illegittima esclusione degli incaricati annuali di religione dal beneficio della “Carta docente”, ravvisando una violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, dato che l’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti (di ruolo e precari) e l’incentivo economico riconosciuto dalla “Carta” è una condizione indispensabile per la piena realizzazione della professionalità docente.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna n.1842/2022, ha riconosciuto il diritto ad ottenere la Carta docente (bonus 500 euro) anche agli insegnanti di religione cattolica incaricati annuali (docenti a tempo determinato), poiché anche per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo.
Principio tutelato, in via primaria dall’art. 3 Cost. in materia di tutela del diritto di uguaglianza e non discriminazione, dall’art. 35, Cost., in materia di tutela della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e dell’art. 97, Cost. in materia di imparzialità e buon andamento amministrativo.
Pertanto, la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un’interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali.
Sotto diverso profilo non può applicarsi il principio di “lex posterior derogat priori”, nel senso prospettato dall’amministrazione, considerato che la legge 107/2015 non può derogare la riserva di competenza contrattuale che permane in materia di formazione professionale, attualmente, regolamentata dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007.
In conclusione non vi può essere una formazione a “doppia trazione”, tra docenti di ruolo e non di ruolo, poiché la qualità dell’insegnamento è basata, appunto, sulle pari opportunità formative e di miglioramento professionale garantite anche dalla Carta del docente.
Orazio Ruscica, Segretario nazionale Snadir
Snadir - Professione i.r. - 16 marzo 2022 - h.18,10